1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli eventuali consiglieri nominati dai privati ai sensi del comma 3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
2. Oltre al presidente fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;
c) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la
d) il direttore del conservatorio di musica della città in cui ha sede la fondazione.
3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano un apporto annuo per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, non inferiore al 6 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci fondatori.
4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia, oltre agli eventuali quattro soci di cui al comma 3, è composto da nove membri, di seguito indicati:
a) il presidente, che è il presidente dell'Accademia stessa;
b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
c) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;
d) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione;
e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;
f) il direttore del conservatorio di musica di Santa Cecilia;
g) tre rappresentanti indicati dal corpo accademico.